S T A T U T O
DELL’ASSOCIAZIONE
ITALIA - AUSTRALIA
Art.
1 COSTITUZIONE
E’ costituita l’ASSOCIAZIONE ITALIA - AUSTRALIA
(Australia - Italy Association)
Art.
2 NATURA
L’Associazione contribuirà con proprie iniziative
allo sviluppo dei rapporti e dei vincoli di amicizia tra
l’Italia e l’Australia senza discriminazione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
A tale scopo l’Associazione, tra l’altro organizza
e promuove conferenze, riunioni, spettacoli, viaggi, mostre,
congressi, convegni, scambi culturali, diffusione di informazioni
e notizie, ricerche di mercato, studi e documentazione.
Inoltre l’Associazione favorirà la collaborazione
ed i buoni rapporti tra gli associati e le autorità
dei due Paesi.
Art.
3 SERVIZI
L’Associazione si prefigge di procurare ai propri
associati tutti gli strumenti ed i servizi idonei a conseguire
lo scopo sociale gratuitamente, mediante rimborso spese
o attraverso concessioni e facilitazioni utili a rendere
meno gravoso il perseguimento e la realizzazione dello scopo
sociale.
Art.
4 PATRIMONIO
L’Associazione non ha fini patrimoniali né
economici, né di lucro.
Il patrimonio per le sue attività è costituito
da:
a)
beni mobili e/o immobili che dovessero divenire di proprietà
dell’Associazione;
b)
eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilanci;
c)
eventuali erogazioni, donazioni o lasciti di privati;
d)
quote sociali;
e)
contributi dei soci;
f)
contributi dello Stato australiano;
g)
contributi dello Stato italiano;
h)
contributi di Regioni, Comuni e Provincie del territorio
italiano;
i)
eventuali contributi degli Istituti di cultura e di ricerche
in Italia ed in Australia;
l)
eventuali contributi da parte di Istituti di Credito operanti
nel territorio italiano ed australiano;
m)
eventuali contributi da parte di imprese aventi interesse
nei rapporti italo australiani.
In caso di scioglimento dell’Associazione, gli eventuali
beni mobili o immobili in possesso a quella data dell’Associazione
Italia - Australia, saranno devoluti a titolo gratuito alla
Croce Rossa Italiana ed alla Croce Rossa Australiana.
Art.
5 SEDE
L’Associazione ha sede in Roma.
Sezioni locali possono essere aperte in tutte le città
italiane ed australiane ad iniziativa degli associati, previa
approvazione e riconoscimento del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Art.
6 SOCI
Possono chiedere di associarsi i cittadini italiani ed australiani
ovunque residenti; le associazioni; gli enti pubblici e
privati; i cittadini e le società di ogni nazionalità
i quali risiedano oppure svolgano la loro attività
in Italia o in Australia.
Art.
7 FINI E SCOPI
Per la realizzazione di quanto previsto negli articoli 2
e 3 dello Statuto, in particolare, l’Associazione
promuoverà:
a)
iniziative di turismo sociale in favore di collettività
di emigrati italiani e loro familiari, Regione per Regione
d’Italia, dall’Australia in Italia e viceversa;
b)
iniziative di aggiornamento linguistico Regione per Regione
d’Italia, in favore degli emigrati in Australia rientrati
in Italia;
c)
borse di studio in favore dei figli dei lavoratori emigrati
nel territorio australiano, e ciò di concerto con
le varie regioni d’Italia;
d)
iniziative nel territorio italiano in occasione di manifestazioni
fieristiche che, annualmente si svolgeranno in Italia, tendenti
a creare momenti di osmosi culturale, artistico, ricreativo
e commerciale tra l’Italia e l’Australia;
e)
la realizzazione di un bollettino e/o di un periodico, previa
sponsorizzazione da Enti pubblici e/o privati italiani ed
australiani, da diffondere ai soci ed a tutte le organizzazioni
culturali italiane in Australia, tendenti a documentare
i fatti più salienti a livello politico e culturale
delle varie Regioni d’Italia;
f)
iniziative tendenti a creare scambi culturali ed editoriali
tra le comunità di italiani in Australia e le sedi
regionali dell’Associazione in Italia, al fine di
fornire ad esse documentazioni librarie, giornalistiche
ed editoriali, per l’aggiornamento culturale permanente;
g)
iniziative tendenti, previo raccordo con le singole Regioni
d’Italia e/o con le più grosse città
italiane e con gli Stati federali australiani, a creare
periodici scambi di aggiornamento scientifico professionale,
tra studenti universitari e tra docenti di varie facoltà,
rispettivamente delle università italiane ed australiane;
h)
iniziative di cooperazione tra le singole Regioni d’Italia
e i singoli Stati federali australiani al fine del turismo
sociale e delle vacanze dei giovani e dei lavoratori meno
abbienti, attraverso campeggi, viaggi reciproci in Italia
e in Australia ed inoltre convenzioni con Enti specializzati
per le attività turistiche disponibili alla diffusione
di una elevata coscienza turistica per facilitare anche
il turismo scolastico;
i)
la creazione di una agenzia di informazione e la cura della
diffusione di pubblicazioni giornalistiche, quaderni, monografie
e riviste per favorire le pubbliche relazioni tra le varie
Regioni d’Italia e l’Australia utilizzando anche
le moderne tecnologie dell’informatica nel piano elettronico
e computerizzato;
l)
iniziative destinate a favorire gli scambi nel settore economico,
finanziario e commerciale, di concerto con le Camere di
Commercio Italia -Australia e Australia Italia ed inoltre,
contestualmente alle locali Camere di Commercio;
m)
manifestazioni di richiamo turistico nelle Regioni
italiane per gli
emigrati in Australia, nelle dimensioni artistico-culturale,
drammatico, classico e moderno, miranti all’incremento
del turismo australiano verso le Regioni italiane, e ciò
per il rilevante numero di italiani in Australia;
n)
manifestazioni turistico ricreative, sportive che possano
costituire per gli emigrati italiani in Australia, attrattiva
per visitare i loro luoghi di origine per gli emigrati
italiani in Australia, attrattiva per il prolungamento
del proprio soggiorno nei propri paesi di origine in Italia.
Art.
8 SOCI ORDINARI -BENEMERITI -SOSTENITORI - PATROCINANTI
I soci ordinari corrispondono all’Associazione una
quota di iscrizione annuale, il cui ammontare è fissato
ogni anno dal Consiglio Direttivo. Possono altresì
contribuire mediante liberalità alle spese dell’Associazione.
Art.
9 DECADENZA
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni
entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci
anche per l’anno successivo e tenuti pertanto al pagamento
della quota di cui all’art. 8.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni
o per morosità o indegnità: la morosità
e le indegnità vengono dichiarati dal Consiglio Direttivo.
Art.
10 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono
organi dell’Associazione:
a)
Assemblea dei soci
b)
Consiglio Direttivo
c)
Presidente Centrale
d)
Collegio dei Revisori
e)
Consulta Nazionale
f)
Delegazioni Regionali
g)
Consulte Regionali
Gli organi dell’Associazione durano in carica da tre
a cinque anni, secondo le indicazioni dell’Assemblea
e possono essere riconfermati, per un tempo illimitato.
Art.
11 ASSEMBLEA
L’Assemblea dei soci è costituita dai soci
fondatori e dai delegati eletti dalle Assemblee delle Delegazioni
regionali dell’Associazione, in ragione di un delegato
ogni cento soci o frazioni di essi, e in regola con le quote
sociali di cui all’art. 8.
I soci sono convocati in assemblea da Presidente dell’Associazione
almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta
diretta ai soci fondatori ed ai delegati regionali almeno
otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea deve pure essere convocata quando lo ritiene
il Presidente o su domanda firmata da almeno un decimo dei
soci a norma dell’art. 20 cod. civ.
L’Assemblea deve essere convocata in Roma, presso
la sede centrale, ma può essere convocata anche presso
la sede di una delle sezioni Regionali dell’Associazione.
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo,
già predisposti dal Consiglio, su indirizzi e direttive
generali dell’Associazione, sulla elezione triennale
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori e sulle
eventuali modifiche dello Statuto.
I delegati, durante lo svolgimento delle varie assemblee
possono farsi rappresentare, per delega, fino a tre, da
altri delegati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo; in mancanza l’Assemblea nomina
il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea designa un segretario
e se lo ritiene anche due scrutatori.
Spetta al segretario dell’Assemblea di constatare
la validità della seduta e la regolarità delle
eventuali deleghe. Delle riunioni di assemblea si redige
processo verbale che sarà firmato dal presidente
e dal segretario.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con
le maggioranze previste dall’art. 21 cod. civ.
Art.
12 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri.
Esso elegge nel suo seno:
-
Il Presidente Centrale dell’Associazione
-
Il Presidente della Consulta Nazionale
-
Due Vice Presidenti
-
Un Segretario
-
Un Amministratore
Il Consiglio Direttivo, nell’adempimento dei suoi
compiti, svolge le seguenti funzioni:
a)
opera su tutte le materie previste dallo Statuto;
b)
procede all’organizzazione dell’Associazione;
c)
nomina i componenti della Consulta Nazionale;
d)
decide sulle proposte del Presidente per la nomina di cariche
onorifiche;
e)
decide, sulle proposte del Segretario, per la iscrizione
dei nuovi soci;
f)
decide, su proposta dell’Amministratore, della decadenza
dei soci per morosità;
g)
predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione.
Inoltre il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
h)
delibera sull’apertura dei conti correnti postale
e/o bancario intestati all’Associazione, ma anche,
secondo le necessità, su eventuali scoperture bancarie,
previ adempimenti che vanno considerati di esclusiva competenza
del Consiglio Direttivo, collegialmente impegnato, previo
atto deliberativo motivato e congiuntamente sottoscritto
dai singoli componenti. Nessun compenso è dovuto
ai membri del Consiglio Direttivo né per le altre
cariche, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è
presieduto dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente
anziano.
Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro
consiglieri, o almeno una volta l’anno per gli adempimenti
previsti dalla legge.
Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo viene redatto,
nell’apposito libro, il relativo verbale che verrà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente, nella qualità di legale rappresentante
dell’Associazione, ha i poteri di firma e rappresenta
legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi
ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea
e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del
Consiglio salvo ratifica da parte di questo nella prima
riunione.
L’Amministratore cura l’amministrazione della
Associazione, predispone i bilanci e mantiene i raccordi
con il Collegio dei Revisori.
Il segretario coordina la segreteria generale dell’Associazione
e mantiene i raccordi con le Delegazioni Regionali.
Art.
13 COLLEGIO DEI REVISORI
La gestione finanziaria dell’Associazione è
controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre
membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra persone
estranee all’Associazione, dall’Assemblea dei
soci per la durata di tre anni o secondo quanto previsto
nell’art. 11 dello Statuto.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale,
potranno accertare la consistenza di cassa e la esistenza
dei valori di proprietà sociale e dovranno procedere
in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
La carica di revisore è gratuita.
Art.
14 CONSULTA NAZIONALE
La Consulta Nazionale dell’Associazione, che rappresenta
l’organo consultivo, è costituita da quindici
membri, ed è presieduta da un Presidente designato
dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
I componenti, in numero di quattordici, sono per il 50%
pari a sette membri, designati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione
Italia - Australia, di concerto con la presidenza dell’Associazione
Australia - Italia e scelti tra eminenti personalità
italiane ed australiane, nei settori di attività
indicati nell’art. 7 dello Statuto.
Per il rimanente 50 % pari agli altri sette membri, saranno
designati dalle Delegazioni Regionali.
La Consulta Nazionale dell’Associazione sulla base
dei rapporti che avrà con:
1)
i Patronati italiani che svolgono attività in Australia;
2)
le associazioni o gruppi culturali di italiani operanti
in Australia;
3)
le Associazioni, i centri studi e le confederazioni sindacali
che svolgano iniziative in favore di emigrati italiani in
Australia;
4)
la Consulta Nazionale Italiana dell’Emigrazione e
dell’Immigrazione;
5)
le singole delegazioni e Consulte Regionali dell’Associazione;
6)
le Consulte regionali d’Italia operanti in Australia
nell’approfondimento dei fini istituzionali dell’Associazione,
proporrà
al Consiglio Direttivo i singoli piani operativi e le singole
iniziative da proporre ai rispettivi governi italiano e
australiano ed alle singole Regioni d’Italia.
Il Presidente della Consulta che fa parte del Consiglio
Direttivo, nella prima seduta, propone la nomina di uno
o più segretari ed affida gli incarichi ai componenti
per gruppi di lavoro.
La Consulta è convocata periodicamente secondo le
esigenze operative, a firma congiunta del suo Presidente
e del Presidente dell’Associazione.
Secondo le esigenze, contestualmente, possono essere convocati
anche i presidenti delle Delegazioni Regionali.
Art.
15 SEZIONI LOCALI
Le sezioni locali, previste all’art. 5 dello Statuto,
assumono il ruolo di delegazioni regionali se costituite
con regolare atto costitutivo, nell’ambito di una
Regione del territorio italiano, e/o australiano.
Ogni sezione per quanto riguarda gli scopi, la rappresentanza,
le assemblee, le norme che regolano l’ammissione dei
soci e tutto quanto altro previsto dalla legge, è
retta e regolata dallo Statuto dell’Associazione Italia
- Australia, copia del quale Statuto va allegata all’atto
costitutivo di ogni sezione. La legale rappresentanza di
ogni sezione spetta al Presidente dell’Associazione.
Il Presidente della sezione regionale provvederà
a:
a)
nominare il Presidente della Consulta Regionale;
b)
nominare la Consulta Regionale;
c)
predisporre tutte le iniziative che riterrà opportune
proporre alla Consulta Nazionale e/o Consiglio Direttivo
dell’Associazione, per la ratifica, nell’ambito
dei fini statuari.
Ogni Consulta Regionale si rifà per componenti, compiti
e funzioni a quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto.
Art.
16 NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle
Leggi vigenti ed alla normativa del Codice in materia di
associazioni.
Atto
Costitutivo e Statuto presso il notaio Giuseppe Intersimone
in Roma, Repertorio n. 124874, Raccolta n. 29238 del 7 dicembre
1976 modificato con atto presso del notaio Giancarlo Mazza
in Roma, Repertorio n. 25337 Rogito 6692 del 13 gennaio
1988 Registrato a Roma n. 4196 serie 1\13